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Subject: Atto Completo
Date: Tue, 19 Jan 2010 10:49:29 +0100
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI=20

DECRETO 10 novembre 2009=20

Disposizioni nazionali relative  alle  norme  di  commercializzazione

dell'olio di oliva. (10A00315)=20


         =20


            Titolo I=20
=20
 DISPOSIZIONI GENERALI=20
=20


         =20

       =20
=20

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE=20

                       ALIMENTARI E FORESTALI=20

=20

  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,

recante  =ABDisposizioni  per   adempimento   di   obblighi   derivanti

dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge

comunitaria per il 1990=BB e successive modificazioni;=20

  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante

=ABConferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia

di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'amministrazione

centrale=BB e successive modificazioni;=20

  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  1999,  n.  165,  recante

=ABSoppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le  erogazioni

in agricoltura (AGEA), a norma dell'art.  11  della  legge  15  marzo

1997, n. 59=BB, e successive modificazioni;=20

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante

=ABRiforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della

legge 15 marzo 1997, n. 59=BB, e successive modificazioni;=20

  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre   2001,   n.   381,   recante

=ABDisposizioni urgenti concernenti  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in

agricoltura,  l'Anagrafe  bovina  e  l'ente  irriguo  umbro-toscano=BB,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441;=20

  Visto  il  decreto-legge  18   maggio   2006,   n.   181,   recante

=ABDisposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della

Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei  Ministeri=BB,  convertito,

con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,  n.  233,  ed  in

particolare l'art. 1, comma 23;=20

  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante =ABDisposizioni

urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in  applicazione

dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.  244=BB,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;=20

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.

129, recante =ABRegolamento di  riorganizzazione  del  Ministero  delle

politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art.  74  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito,  con  modificazioni,

della legge 6 agosto 2008, n. 133=BB;=20

  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del  29

settembre 2003, che stabilisce norme comuni  relative  ai  regimi  di

sostegno  diretto  nell'ambito  della  politica  agricola  comune   e

istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che

modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001,  (CE)  n.

1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n.  1868/94,  (CE)  n.  1251/1999,

(CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE)  n.  2358/71  e  (CE)  n.

2529/2001, e successive modificazioni;=20

  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre

2007,  recante  organizzazione  comune   dei   mercati   agricoli   e

disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento

unico OCM), e successive modificazioni, che, tra l'altro, a decorrere

dal 1=B0 luglio 2008, abroga il regolamento CE n. 865/2004;=20

  Visto il regolamento (CEE) n.  2568/91  della  Commissione  dell'11

luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli

oli di sansa di oliva, nonche' ai  metodi  ad  essi  attinenti,  come

modificato  da  ultimo  dal  regolamento  (CE)  n.   640/2008   della

Commissione del 4 luglio 2008;=20

  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo

2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche  e  delle

indicazioni d'origine dei prodotti alimentari e agroalimentari;=20

  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti

generali  della  legislazione  alimentare,   istituisce   l'Autorita'

europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della

sicurezza alimentare;=20

  Visto il regolamento (CE) n. 1019/2002  della  Commissione  del  13

giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione  dell'olio  di

oliva;=20

  Visto il regolamento  (CE)  n.  182/2009  del  6  marzo  2009,  che

modifica il regolamento (CE) n.  1019/2002  relativo  alle  norme  di

commercializzazione dell'olio di oliva;=20

  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109  e  successive

modificazioni  ed   integrazioni,   relativo   all'attuazione   delle

direttive 89/395/CEE e  89/396/CEE  concernenti  l'etichettatura,  la

presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari;=20

  Ritenuto necessario assicurare l'attuazione nazionale  delle  nuove

disposizioni comunitarie;=20

  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  fra

lo Stato, le regioni e le  province  autonome  nella  seduta  del  29

ottobre 2009;=20

=20

                              Decreta:=20

=20

                               Art. 1=20

=20

=20

                              Finalita'=20

=20

  1.  Il  presente  decreto  disciplina  le   modalita'   applicative

nazionali relative alle norme recate dal regolamento (CE) n. 182/2009

della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il  regolamento  (CE)

n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio  di

oliva, con particolare riferimento alla disciplina della designazione

dell'origine.=20



       =20

     =20
         =20


            Titolo I=20
=20
 DISPOSIZIONI GENERALI=20
=20


         =20

       =20
                               Art. 2=20

=20

=20

                             Definizioni=20

=20

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:=20

    a)  =ABregolamento=BB,  il  regolamento  (CE)  n.   1019/2002   =
della

Commissione del 13 giugno 2002 come modificato dal  regolamento  (CE)

n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009;=20

    b) =ABfrantoio=BB, l'impresa che  esercita  l'attivita'  di  =
molitura

delle olive;=20

    c)  =ABimpresa  di  condizionamento=BB,  l'impresa  che  procede   =
al

confezionamento degli oli extravergini di oliva e degli oli di  oliva

vergini;=20

    d) =ABICQRF=BB, Dipartimento dell'Ispettorato centrale  della  =
tutela

della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;=20

    e)   =ABUfficio    dell'ICQRF=BB,    l'Ufficio    del    =
Dipartimento

dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della

repressione  frodi  dei  prodotti   agroalimentari   competente   per

territorio;=20

    f) =ABAGEA=BB, AGEA - Coordinamento;=20

    g)  =ABzona  geografica=BB,  il  nome  geografico  di  un  =
territorio

corrispondente ad uno o piu' Stati membri, alla Comunita', ad  uno  o

piu' Paesi terzi;=20

    h) =ABorigine=BB, l'indicazione della  zona  geografica  nella  =
quale

sono state raccolte le olive e in cui  e'  situato  il  frantoio  nel

quale e' estratto l'olio.=20



       =20

     =20
         =20


            Titolo I=20
=20
 DISPOSIZIONI GENERALI=20
=20


         =20

       =20
                               Art. 3=20

=20

=20

                             Imballaggi=20

=20

  1. Gli oli di oliva e  gli  oli  di  sansa  di  oliva  commestibili

destinati al consumatore finale sono  presentati  preconfezionati  in

recipienti ermeticamente chiusi di capacita' massima non superiore  a

cinque litri.=20

  2. Gli oli di cui al comma 1 del presente articolo  destinati  alla

preparazione dei  pasti  nei  ristoranti,  ospedali,  mense  o  altre

collettivita' simili possono essere preconfezionati in recipienti  di

capacita' massima non superiore a venticinque litri.=20

  3. Gli oli preconfezionati, di cui ai commi 1 e 2,  sono  provvisti

di un sistema di chiusura che perde la sua integrita' dopo  la  prima

utilizzazione.=20



       =20

     =20
         =20


            Titolo I=20
=20
 DISPOSIZIONI GENERALI=20
=20


         =20

       =20
                               Art. 4=20

=20

=20

                      Designazione dell'origine=20

=20

  1. La designazione dell'origine degli =ABoli extra vergini di  =
oliva=BB

e degli  =ABoli  di  oliva  vergini=BB  figura  attraverso  =
l'indicazione

sull'etichetta del nome  geografico  di  uno  Stato  membro  o  della

Comunita' o di un Paese terzo  secondo  le  disposizioni  di  cui  al

paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera a) dell'art. 4 del regolamento.=20

  2. La designazione dell'origine, ai sensi dell'art. 4, paragrafo  1

del regolamento, non puo' essere utilizzata  per  =ABolio  di  oliva  -

composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini=BB  e  per

=ABolio di sansa di oliva=BB.=20

  3. La designazione dell'origine di cui al comma 1,  in  conformita'

dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 4 del regolamento, nel caso di  miscele

di oli di oliva (sia extra vergini che vergini) non  estratti  in  un

unico  Stato  membro  o  Paese  terzo,  figura  a  seconda  dei  casi

attraverso l'indicazione sull'etichetta di:=20

    a) miscela di oli di oliva comunitari;=20

    b) miscela di oli di oliva non comunitari;=20

    c) miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari.=20

  La  stessa  indicazione   deve   essere   riportata   anche   sulla

documentazione di accompagnamento.=20

  4. Le diciture di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, possono

essere  sostituite  con  altri   riferimenti   che   forniscono   una

informazione analoga, come, ad esempio, Unione europea, una lista  di

piu' Stati membri o Paesi terzi, un nome di  una  regione  geografica

piu' grande di un Paese. In ogni caso deve trattarsi della rispettiva

zona geografica di riferimento ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4 e  5

del regolamento.=20

  5. La designazione dell'origine di cui al comma 3 non  deve  trarre

in inganno il  consumatore  e  deve  corrispondere  alla  reale  zona

geografica nella quale le olive sono  state  raccolte  e  in  cui  e'

situato il frantoio nel quale e'  stato  estratto  l'olio,  ai  sensi

dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento.=20



       =20

     =20
         =20


            Titolo I=20
=20
 DISPOSIZIONI GENERALI=20
=20


         =20

       =20
                               Art. 5=20

=20

=20

                           Iscrizione SIAN=20

=20

  1. Per la tutela delle indicazioni dell'origine in etichetta di cui

ai commi 1 e 3 dell'art. 4 del presente decreto, per  le  imprese  di

condizionamento e' fatto obbligo registrarsi in un  apposito  elenco,

nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).=20

  2. Fatte salve le disposizioni nazionali  e  locali  relative  alla

gestione delle attivita' di confezionamento degli oli  di  oliva,  e'

fatto obbligo alle imprese registrate nell'elenco di cui al  comma  1

di comunicare al SIAN l'inizio  e  la  cessazione  dell'attivita'  di

confezionamento.=20

  3. Le imprese riconosciute ai sensi del  regolamento  n.  1019/2002

alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  confluiscono

automaticamente nell'elenco di cui al comma 1.=20

  4.  Per  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente

decreto, i frantoi devono essere registrati nel  Sistema  informativo

agricolo nazionale - SIAN - ai sensi dell'art. 3 del decreto 4 luglio

2007.=20

  5. L'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA,  quale

organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento  (CE)

n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno  2005,  definisce,  d'intesa

con l'ICQRF, la  disciplina  delle  informazioni  che  devono  essere

fornite dai titolari dei frantoi oleari e dagli  altri  operatori  di

filiera interessati in relazione alle finalita' del presente decreto,

nonche' le modalita' di registrazione e di controllo  delle  medesime

informazioni nel SIAN.=20

  6. Il SIAN rende disponibili al Ministero, all'ICQRF e alle regioni

le informazioni concernenti la  gestione  dell'elenco  delle  imprese

registrate, nonche' i dati e le informazioni contemplate all'art. 7 e

8 del presente decreto.=20

  7. Il SIAN rende accessibili alle organizzazioni professionali e di

categoria, le informazioni aggregate  concernenti  l'attivita'  delle

imprese registrate.=20

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009=20

Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,

registro n. 4, foglio n. 247=20



       =20

     =20
         =20


            Titolo II=20
=20
 IL SISTEMA DEI CONTROLLI=20
=20


         =20

       =20
                               Art. 6=20

=20

=20

                              Controlli=20

=20

  1.  Al  fine  di  consentire   la   verifica   della   designazione

dell'origine degli oli extra  vergini  e  vergini  di  oliva  di  cui

all'art. 4 del presente decreto e delle  indicazioni  facoltative  di

cui  all'art.  5  del  regolamento,  gli  operatori   della   filiera

interessati rispettano le misure stabilite  nel  presente  titolo  ed

adottate ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1 del regolamento.=20

  2. Ai controlli previsti dal regolamento provvede l'ICQRF  mediante

la predisposizione di uno specifico piano annuale dei  controlli  che

riguarda tutte le fasi della filiera.=20

  3. I controlli sono effettuati a campione, sulla base  dell'analisi

del rischio che tiene conto dei criteri previsti dal regolamento (CE)

n. 882/2004 e degli ulteriori elementi informativi acquisibili  dalle

banche dati AGEA.=20

  4. L'ICQRF, in ordine alle verifiche di cui all'art.  8,  paragrafo

2,  del  regolamento,  provvede   all'espletamento   delle   relative

procedure nei confronti dei soggetti previsti alle lettere a),  b)  e

c) del citato paragrafo, nonche' alla trasmissione delle informazioni

di cui all'art. 10 del regolamento stesso.=20



       =20

     =20
         =20


            Titolo II=20
=20
 IL SISTEMA DEI CONTROLLI=20
=20


         =20

       =20
                               Art. 7=20

=20

=20

                              Registri=20

=20

  1. Ai fini dei controlli, i frantoi, le imprese di  condizionamento

e i commercianti di olio sfuso  sono  obbligati  alla  tenuta  di  un

registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotati le

produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra  vergine  di

oliva e dell'olio di oliva vergine. Nel caso di lavorazione per conto

terzi, i registri sono  tenuti  da  chi  procede  materialmente  alla

lavorazione.=20

  2. Gli obblighi di cui al comma  1  per  gli  oli  assoggettati  al

sistema  di  controllo  delle  DOP/IGP  si  intendono  assolti  dagli

adempimenti  previsti  dal  regolamento  (CE)  n.  510/2006  e  dalle

relative disposizioni nazionali applicative.=20

  3. Per gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato  sfuso

e/o  confezionato,  purche'  ottenuto  esclusivamente   dalle   olive

provenienti da  oliveti  della  propria  azienda,  molite  presso  il

proprio frantoio o di terzi, l'obbligo di cui al comma 1  si  intende

assolto  dall'insieme  delle  informazioni  disponibili  nel  sistema

informativo geografico GIS, nel SIAN, nonche'  di  quelle  desumibili

dalla relativa documentazione commerciale  ed  amministrativa,  fermo

restando quanto disposto  dall'art.  2  del  decreto  ministeriale  4

luglio 2007 in materia di comunicazione dei dati di produzione.=20

  4. I registri  di  cui  al  comma  1  dovranno  essere  tenuti  con

modalita' telematiche nell'ambito dei servizi del  SIAN,  secondo  le

disposizioni che saranno stabilite dall'ICQRF d'intesa con AGEA.=20

  5. In attesa dell'attivazione dei  servizi  telematici  di  cui  al

comma 4,  i  registri  sono  tenuti  secondo  le  modalita'  indicate

nell'allegato 1 del presente decreto. In tal caso,  i  registri  sono

soggetti  alla  vidimazione  da  parte  dell'ufficio   dell'ICQRF   o

dell'ufficio regionale competente, ove e' ubicato lo  stabilimento  o

deposito.=20



       =20

     =20
         =20


            Titolo II=20
=20
 IL SISTEMA DEI CONTROLLI=20
=20


         =20

       =20
                               Art. 8=20

=20

=20

                          Altri adempimenti=20

=20

  1.  In   attesa   dell'attivazione   dei   servizi   telematici   e

dell'individuazione delle modalita'  di  comunicazione  che  verranno

stabilite ai sensi dell'art. 5, comma 5, i frantoi che utilizzano  in

etichetta e nei documenti di accompagnamento del prodotto - sia  allo

stato sfuso che confezionato - una delle indicazioni  facoltative  di

cui  all'art.  5,  lettere  a)  e  b)  del  regolamento,  trasmettono

all'Ufficio dell'ICQRF una comunicazione preventiva che rimane valida

fino a che non intervengono variazioni in ordine a quanto comunicato.=20

  2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene:=20

    a) il nome o la ragione sociale, il codice  fiscale,  la  partita

IVA, l'indirizzo dello stabilimento e degli eventuali depositi;=20

    b) l'indicazione se l'impianto e' utilizzato per l'ottenimento di

oli di prima spremitura a freddo o di oli estratti a freddo;=20

    c)  la  descrizione  del  tipo  di  impianto,  del   sistema   di

rilevamento   e   registrazione   della   temperatura   adottato    e

l'indicazione  della  fase  in  cui  avviene  il  rilevamento   della

temperatura.=20

  3.  E'  fatto  obbligo  agli  operatori,   per   l'utilizzo   delle

indicazioni di cui all'art. 5, lettere c) e d)  del  regolamento,  di

esibire agli organi di controllo,  idonea  documentazione  attestante

l'effettuazione dell'esame organolettico o  dell'analisi  chimica,  a

seconda dei casi, per partita di prodotto che si intende qualificare,

conformemente ai metodi previsti dal regolamento (CEE) n.  2568/91  e

successive modifiche.=20



       =20

     =20
         =20


            Titolo II=20
=20
 IL SISTEMA DEI CONTROLLI=20
=20


         =20

       =20
                               Art. 9=20

=20

=20

                    Identificazione delle partite=20

=20

  1. La categoria dell'olio di oliva e le  indicazioni  di  cui  agli

articoli 4 e 5, lettere a) e b) del regolamento figurano  in  maniera

chiara e leggibile sui recipienti di stoccaggio del prodotto. Ciascun

recipiente di stoccaggio riporta l'indicazione della capacita' totale

e di un numero identificativo ed  e'  munito  di  un  dispositivo  di

misurazione per la valutazione della quantita' dell'olio contenuto.=20

  2. Le partite di olio confezionate non ancora etichettate, detenute

in magazzino, devono essere identificate mediante un cartello recante

il lotto, il numero di confezioni, la loro capacita', la designazione

dei  prodotti  compresa  quella  dell'origine   e   delle   eventuali

indicazioni facoltative di cui all'art. 5 del regolamento.=20

  3. I documenti utilizzati per la movimentazione  degli  oli,  oltre

alla categoria e alla quantita' dell'olio, alla  data  di  emissione,

nominativo  e  all'indirizzo  dello  speditore  e  del  destinatario,

riportano le indicazioni di cui all'art. 4 e, se  utilizzate,  quelle

di cui all'art. 5, lettere a) e b), del regolamento.=20



       =20

     =20
         =20


            Titolo II=20
=20
 IL SISTEMA DEI CONTROLLI=20
=20


         =20

       =20
                               Art. 10=20

=20

=20

                              Sanzioni=20

=20

  1. Fino all'adozione di  disposizioni  sanzionatorie  specifiche  e

fermo restando le disposizioni penali vigenti, per le  violazioni  di

cui al presente decreto si adottano,  ove  applicabili,  le  sanzioni

amministrative  pecuniarie  previste  dal  decreto   legislativo   30

settembre 2005, n. 225 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.

109 e successive modifiche.=20



       =20

     =20
         =20


            Titolo II=20
=20
 IL SISTEMA DEI CONTROLLI=20
=20


         =20

       =20
                               Art. 11=20

=20

=20

                             Abrogazioni=20

=20

  1. Sono abrogati:=20

    il decreto 14 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana n. 296 del 22 dicembre 2003;=20

    il decreto 29 aprile 2004, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2004;=20

    il decreto 4 giugno  2004  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana n. 143 del 21 giugno 2004;=20

    il decreto 10 ottobre 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana n. 243 del 18 ottobre 2007;=20

    il decreto 5 febbraio 2008 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana n. 114 del 16 maggio 2008.=20

  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la

registrazione ed entrera' in vigore il  giorno  successivo  a  quello

della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica

italiana.=20

    Roma, 10 novembre 2009=20

=20

                                                    Il Ministro: Zaia=20

=20

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009=20

Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,

registro n. 4, foglio n. 247=20



       =20

     =20
         =20


            Titolo II=20
=20
 IL SISTEMA DEI CONTROLLI=20
=20


         =20

       =20
                                                           Allegato 1=20

=20



         Parte di provvedimento in formato grafico



=20



       =20

     =20

  _____ =20

19.01.2010 	  _____ =20

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 	  _____ =20

10:44:46 	  _____ =20

 =09
 =20

------=_NextPart_001_0018_01CAAB15.FC9E34D0
Content-Type: text/html;
	charset="iso-8859-1"
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<HTML><HEAD>
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<TITLE>Atto Completo</TITLE>

<META name=3DGENERATOR content=3D"MSHTML 8.00.6001.18854"></HEAD>
<BODY =
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aLink=3D#0000ff link=3D#0000ff bgColor=3D#ffffff vLink=3D#0000ff =
font=3D"courier"><B>
<CENTER>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI=20
</CENTER></B><BR><B>DECRETO 10&nbsp;novembre&nbsp;2009 =
<BR><PRE>Disposizioni nazionali relative  alle  norme  di  =
commercializzazione
dell'olio di oliva. (10A00315)=20
</PRE></B><PRE>          <CENTER>
            Titolo I <BR> <BR> DISPOSIZIONI GENERALI <BR> <BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>=20
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE=20
                       ALIMENTARI E FORESTALI=20
=20
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  =ABDisposizioni  per   adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
comunitaria per il 1990=BB e successive modificazioni;=20
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
=ABConferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'amministrazione
centrale=BB e successive modificazioni;=20
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  1999,  n.  165,  recante
=ABSoppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le  erogazioni
in agricoltura (AGEA), a norma dell'art.  11  della  legge  15  marzo
1997, n. 59=BB, e successive modificazioni;=20
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
=ABRiforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59=BB, e successive modificazioni;=20
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre   2001,   n.   381,   recante
=ABDisposizioni urgenti concernenti  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura,  l'Anagrafe  bovina  e  l'ente  irriguo  umbro-toscano=BB,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441;=20
  Visto  il  decreto-legge  18   maggio   2006,   n.   181,   recante
=ABDisposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei  Ministeri=BB,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,  n.  233,  ed  in
particolare l'art. 1, comma 23;=20
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante =ABDisposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in  applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.  244=BB,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;=20
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, recante =ABRegolamento di  riorganizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art.  74  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito,  con  modificazioni,
della legge 6 agosto 2008, n. 133=BB;=20
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del  29
settembre 2003, che stabilisce norme comuni  relative  ai  regimi  di
sostegno  diretto  nell'ambito  della  politica  agricola  comune   e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che
modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001,  (CE)  n.
1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n.  1868/94,  (CE)  n.  1251/1999,
(CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE)  n.  2358/71  e  (CE)  n.
2529/2001, e successive modificazioni;=20
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  organizzazione  comune   dei   mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM), e successive modificazioni, che, tra l'altro, a decorrere
dal 1=B0 luglio 2008, abroga il regolamento CE n. 865/2004;=20
  Visto il regolamento (CEE) n.  2568/91  della  Commissione  dell'11
luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli
oli di sansa di oliva, nonche' ai  metodi  ad  essi  attinenti,  come
modificato  da  ultimo  dal  regolamento  (CE)  n.   640/2008   della
Commissione del 4 luglio 2008;=20
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche  e  delle
indicazioni d'origine dei prodotti alimentari e agroalimentari;=20
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali  della  legislazione  alimentare,   istituisce   l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare;=20
  Visto il regolamento (CE) n. 1019/2002  della  Commissione  del  13
giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione  dell'olio  di
oliva;=20
  Visto il regolamento  (CE)  n.  182/2009  del  6  marzo  2009,  che
modifica il regolamento (CE) n.  1019/2002  relativo  alle  norme  di
commercializzazione dell'olio di oliva;=20
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109  e  successive
modificazioni  ed   integrazioni,   relativo   all'attuazione   delle
direttive 89/395/CEE e  89/396/CEE  concernenti  l'etichettatura,  la
presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari;=20
  Ritenuto necessario assicurare l'attuazione nazionale  delle  nuove
disposizioni comunitarie;=20
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  fra
lo Stato, le regioni e le  province  autonome  nella  seduta  del  29
ottobre 2009;=20
=20
                              Decreta:=20
=20
                               Art. 1=20
=20
=20
                              Finalita'=20
=20
  1.  Il  presente  decreto  disciplina  le   modalita'   applicative
nazionali relative alle norme recate dal regolamento (CE) n. 182/2009
della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il  regolamento  (CE)
n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio  di
oliva, con particolare riferimento alla disciplina della designazione
dell'origine.=20

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            Titolo I <BR> <BR> DISPOSIZIONI GENERALI <BR> <BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                               Art. 2=20
=20
=20
                             Definizioni=20
=20
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:=20
    a)  =ABregolamento=BB,  il  regolamento  (CE)  n.   1019/2002   =
della
Commissione del 13 giugno 2002 come modificato dal  regolamento  (CE)
n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009;=20
    b) =ABfrantoio=BB, l'impresa che  esercita  l'attivita'  di  =
molitura
delle olive;=20
    c)  =ABimpresa  di  condizionamento=BB,  l'impresa  che  procede   =
al
confezionamento degli oli extravergini di oliva e degli oli di  oliva
vergini;=20
    d) =ABICQRF=BB, Dipartimento dell'Ispettorato centrale  della  =
tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;=20
    e)   =ABUfficio    dell'ICQRF=BB,    l'Ufficio    del    =
Dipartimento
dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione  frodi  dei  prodotti   agroalimentari   competente   per
territorio;=20
    f) =ABAGEA=BB, AGEA - Coordinamento;=20
    g)  =ABzona  geografica=BB,  il  nome  geografico  di  un  =
territorio
corrispondente ad uno o piu' Stati membri, alla Comunita', ad  uno  o
piu' Paesi terzi;=20
    h) =ABorigine=BB, l'indicazione della  zona  geografica  nella  =
quale
sono state raccolte le olive e in cui  e'  situato  il  frantoio  nel
quale e' estratto l'olio.=20

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            Titolo I <BR> <BR> DISPOSIZIONI GENERALI <BR> <BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                               Art. 3=20
=20
=20
                             Imballaggi=20
=20
  1. Gli oli di oliva e  gli  oli  di  sansa  di  oliva  commestibili
destinati al consumatore finale sono  presentati  preconfezionati  in
recipienti ermeticamente chiusi di capacita' massima non superiore  a
cinque litri.=20
  2. Gli oli di cui al comma 1 del presente articolo  destinati  alla
preparazione dei  pasti  nei  ristoranti,  ospedali,  mense  o  altre
collettivita' simili possono essere preconfezionati in recipienti  di
capacita' massima non superiore a venticinque litri.=20
  3. Gli oli preconfezionati, di cui ai commi 1 e 2,  sono  provvisti
di un sistema di chiusura che perde la sua integrita' dopo  la  prima
utilizzazione.=20

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            Titolo I <BR> <BR> DISPOSIZIONI GENERALI <BR> <BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                               Art. 4=20
=20
=20
                      Designazione dell'origine=20
=20
  1. La designazione dell'origine degli =ABoli extra vergini di  =
oliva=BB
e degli  =ABoli  di  oliva  vergini=BB  figura  attraverso  =
l'indicazione
sull'etichetta del nome  geografico  di  uno  Stato  membro  o  della
Comunita' o di un Paese terzo  secondo  le  disposizioni  di  cui  al
paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera a) dell'art. 4 del regolamento.=20
  2. La designazione dell'origine, ai sensi dell'art. 4, paragrafo  1
del regolamento, non puo' essere utilizzata  per  =ABolio  di  oliva  -
composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini=BB  e  per
=ABolio di sansa di oliva=BB.=20
  3. La designazione dell'origine di cui al comma 1,  in  conformita'
dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 4 del regolamento, nel caso di  miscele
di oli di oliva (sia extra vergini che vergini) non  estratti  in  un
unico  Stato  membro  o  Paese  terzo,  figura  a  seconda  dei  casi
attraverso l'indicazione sull'etichetta di:=20
    a) miscela di oli di oliva comunitari;=20
    b) miscela di oli di oliva non comunitari;=20
    c) miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari.=20
  La  stessa  indicazione   deve   essere   riportata   anche   sulla
documentazione di accompagnamento.=20
  4. Le diciture di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, possono
essere  sostituite  con  altri   riferimenti   che   forniscono   una
informazione analoga, come, ad esempio, Unione europea, una lista  di
piu' Stati membri o Paesi terzi, un nome di  una  regione  geografica
piu' grande di un Paese. In ogni caso deve trattarsi della rispettiva
zona geografica di riferimento ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4 e  5
del regolamento.=20
  5. La designazione dell'origine di cui al comma 3 non  deve  trarre
in inganno il  consumatore  e  deve  corrispondere  alla  reale  zona
geografica nella quale le olive sono  state  raccolte  e  in  cui  e'
situato il frantoio nel quale e'  stato  estratto  l'olio,  ai  sensi
dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento.=20

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            Titolo I <BR> <BR> DISPOSIZIONI GENERALI <BR> <BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                               Art. 5=20
=20
=20
                           Iscrizione SIAN=20
=20
  1. Per la tutela delle indicazioni dell'origine in etichetta di cui
ai commi 1 e 3 dell'art. 4 del presente decreto, per  le  imprese  di
condizionamento e' fatto obbligo registrarsi in un  apposito  elenco,
nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).=20
  2. Fatte salve le disposizioni nazionali  e  locali  relative  alla
gestione delle attivita' di confezionamento degli oli  di  oliva,  e'
fatto obbligo alle imprese registrate nell'elenco di cui al  comma  1
di comunicare al SIAN l'inizio  e  la  cessazione  dell'attivita'  di
confezionamento.=20
  3. Le imprese riconosciute ai sensi del  regolamento  n.  1019/2002
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  confluiscono
automaticamente nell'elenco di cui al comma 1.=20
  4.  Per  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto, i frantoi devono essere registrati nel  Sistema  informativo
agricolo nazionale - SIAN - ai sensi dell'art. 3 del decreto 4 luglio
2007.=20
  5. L'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA,  quale
organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno  2005,  definisce,  d'intesa
con l'ICQRF, la  disciplina  delle  informazioni  che  devono  essere
fornite dai titolari dei frantoi oleari e dagli  altri  operatori  di
filiera interessati in relazione alle finalita' del presente decreto,
nonche' le modalita' di registrazione e di controllo  delle  medesime
informazioni nel SIAN.=20
  6. Il SIAN rende disponibili al Ministero, all'ICQRF e alle regioni
le informazioni concernenti la  gestione  dell'elenco  delle  imprese
registrate, nonche' i dati e le informazioni contemplate all'art. 7 e
8 del presente decreto.=20
  7. Il SIAN rende accessibili alle organizzazioni professionali e di
categoria, le informazioni aggregate  concernenti  l'attivita'  delle
imprese registrate.=20
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009=20
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 4, foglio n. 247=20

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            Titolo II <BR> <BR> IL SISTEMA DEI CONTROLLI <BR> <BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                               Art. 6=20
=20
=20
                              Controlli=20
=20
  1.  Al  fine  di  consentire   la   verifica   della   designazione
dell'origine degli oli extra  vergini  e  vergini  di  oliva  di  cui
all'art. 4 del presente decreto e delle  indicazioni  facoltative  di
cui  all'art.  5  del  regolamento,  gli  operatori   della   filiera
interessati rispettano le misure stabilite  nel  presente  titolo  ed
adottate ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1 del regolamento.=20
  2. Ai controlli previsti dal regolamento provvede l'ICQRF  mediante
la predisposizione di uno specifico piano annuale dei  controlli  che
riguarda tutte le fasi della filiera.=20
  3. I controlli sono effettuati a campione, sulla base  dell'analisi
del rischio che tiene conto dei criteri previsti dal regolamento (CE)
n. 882/2004 e degli ulteriori elementi informativi acquisibili  dalle
banche dati AGEA.=20
  4. L'ICQRF, in ordine alle verifiche di cui all'art.  8,  paragrafo
2,  del  regolamento,  provvede   all'espletamento   delle   relative
procedure nei confronti dei soggetti previsti alle lettere a),  b)  e
c) del citato paragrafo, nonche' alla trasmissione delle informazioni
di cui all'art. 10 del regolamento stesso.=20

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            Titolo II <BR> <BR> IL SISTEMA DEI CONTROLLI <BR> <BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                               Art. 7=20
=20
=20
                              Registri=20
=20
  1. Ai fini dei controlli, i frantoi, le imprese di  condizionamento
e i commercianti di olio sfuso  sono  obbligati  alla  tenuta  di  un
registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotati le
produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra  vergine  di
oliva e dell'olio di oliva vergine. Nel caso di lavorazione per conto
terzi, i registri sono  tenuti  da  chi  procede  materialmente  alla
lavorazione.=20
  2. Gli obblighi di cui al comma  1  per  gli  oli  assoggettati  al
sistema  di  controllo  delle  DOP/IGP  si  intendono  assolti  dagli
adempimenti  previsti  dal  regolamento  (CE)  n.  510/2006  e  dalle
relative disposizioni nazionali applicative.=20
  3. Per gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato  sfuso
e/o  confezionato,  purche'  ottenuto  esclusivamente   dalle   olive
provenienti da  oliveti  della  propria  azienda,  molite  presso  il
proprio frantoio o di terzi, l'obbligo di cui al comma 1  si  intende
assolto  dall'insieme  delle  informazioni  disponibili  nel  sistema
informativo geografico GIS, nel SIAN, nonche'  di  quelle  desumibili
dalla relativa documentazione commerciale  ed  amministrativa,  fermo
restando quanto disposto  dall'art.  2  del  decreto  ministeriale  4
luglio 2007 in materia di comunicazione dei dati di produzione.=20
  4. I registri  di  cui  al  comma  1  dovranno  essere  tenuti  con
modalita' telematiche nell'ambito dei servizi del  SIAN,  secondo  le
disposizioni che saranno stabilite dall'ICQRF d'intesa con AGEA.=20
  5. In attesa dell'attivazione dei  servizi  telematici  di  cui  al
comma 4,  i  registri  sono  tenuti  secondo  le  modalita'  indicate
nell'allegato 1 del presente decreto. In tal caso,  i  registri  sono
soggetti  alla  vidimazione  da  parte  dell'ufficio   dell'ICQRF   o
dell'ufficio regionale competente, ove e' ubicato lo  stabilimento  o
deposito.=20

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            Titolo II <BR> <BR> IL SISTEMA DEI CONTROLLI <BR> <BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                               Art. 8=20
=20
=20
                          Altri adempimenti=20
=20
  1.  In   attesa   dell'attivazione   dei   servizi   telematici   e
dell'individuazione delle modalita'  di  comunicazione  che  verranno
stabilite ai sensi dell'art. 5, comma 5, i frantoi che utilizzano  in
etichetta e nei documenti di accompagnamento del prodotto - sia  allo
stato sfuso che confezionato - una delle indicazioni  facoltative  di
cui  all'art.  5,  lettere  a)  e  b)  del  regolamento,  trasmettono
all'Ufficio dell'ICQRF una comunicazione preventiva che rimane valida
fino a che non intervengono variazioni in ordine a quanto comunicato.=20
  2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene:=20
    a) il nome o la ragione sociale, il codice  fiscale,  la  partita
IVA, l'indirizzo dello stabilimento e degli eventuali depositi;=20
    b) l'indicazione se l'impianto e' utilizzato per l'ottenimento di
oli di prima spremitura a freddo o di oli estratti a freddo;=20
    c)  la  descrizione  del  tipo  di  impianto,  del   sistema   di
rilevamento   e   registrazione   della   temperatura   adottato    e
l'indicazione  della  fase  in  cui  avviene  il  rilevamento   della
temperatura.=20
  3.  E'  fatto  obbligo  agli  operatori,   per   l'utilizzo   delle
indicazioni di cui all'art. 5, lettere c) e d)  del  regolamento,  di
esibire agli organi di controllo,  idonea  documentazione  attestante
l'effettuazione dell'esame organolettico o  dell'analisi  chimica,  a
seconda dei casi, per partita di prodotto che si intende qualificare,
conformemente ai metodi previsti dal regolamento (CEE) n.  2568/91  e
successive modifiche.=20

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            Titolo II <BR> <BR> IL SISTEMA DEI CONTROLLI <BR> <BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                               Art. 9=20
=20
=20
                    Identificazione delle partite=20
=20
  1. La categoria dell'olio di oliva e le  indicazioni  di  cui  agli
articoli 4 e 5, lettere a) e b) del regolamento figurano  in  maniera
chiara e leggibile sui recipienti di stoccaggio del prodotto. Ciascun
recipiente di stoccaggio riporta l'indicazione della capacita' totale
e di un numero identificativo ed  e'  munito  di  un  dispositivo  di
misurazione per la valutazione della quantita' dell'olio contenuto.=20
  2. Le partite di olio confezionate non ancora etichettate, detenute
in magazzino, devono essere identificate mediante un cartello recante
il lotto, il numero di confezioni, la loro capacita', la designazione
dei  prodotti  compresa  quella  dell'origine   e   delle   eventuali
indicazioni facoltative di cui all'art. 5 del regolamento.=20
  3. I documenti utilizzati per la movimentazione  degli  oli,  oltre
alla categoria e alla quantita' dell'olio, alla  data  di  emissione,
nominativo  e  all'indirizzo  dello  speditore  e  del  destinatario,
riportano le indicazioni di cui all'art. 4 e, se  utilizzate,  quelle
di cui all'art. 5, lettere a) e b), del regolamento.=20

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            Titolo II <BR> <BR> IL SISTEMA DEI CONTROLLI <BR> <BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                               Art. 10=20
=20
=20
                              Sanzioni=20
=20
  1. Fino all'adozione di  disposizioni  sanzionatorie  specifiche  e
fermo restando le disposizioni penali vigenti, per le  violazioni  di
cui al presente decreto si adottano,  ove  applicabili,  le  sanzioni
amministrative  pecuniarie  previste  dal  decreto   legislativo   30
settembre 2005, n. 225 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.
109 e successive modifiche.=20

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            Titolo II <BR> <BR> IL SISTEMA DEI CONTROLLI <BR> <BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                               Art. 11=20
=20
=20
                             Abrogazioni=20
=20
  1. Sono abrogati:=20
    il decreto 14 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 296 del 22 dicembre 2003;=20
    il decreto 29 aprile 2004, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2004;=20
    il decreto 4 giugno  2004  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 143 del 21 giugno 2004;=20
    il decreto 10 ottobre 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 243 del 18 ottobre 2007;=20
    il decreto 5 febbraio 2008 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 114 del 16 maggio 2008.=20
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione ed entrera' in vigore il  giorno  successivo  a  quello
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana.=20
    Roma, 10 novembre 2009=20
=20
                                                    Il Ministro: Zaia=20
=20
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009=20
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 4, foglio n. 247=20

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            Titolo II <BR> <BR> IL SISTEMA DEI CONTROLLI <BR> <BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                                                      =
     Allegato 1=20
=20

         Parte di provvedimento in formato grafico

=20

       =20
      </PRE>
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    <TD align=3Dmiddle>Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato </TD>
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    <TD align=3Dmiddle>10:44:46 </TD>
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