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CLASSIFICAZIONE DEGLI OLI
Gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazione dell'olio, e che non hanno alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
olio di oliva vergine la cui aciditā libera, espressa in acido oleico, č al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
OLIO DI OLIVA VERGINE
olio di oliva vergine la cui aciditā libera, espressa in acido oleico, č al massimo 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
OLIO DI OLIVA LAMPANTE
olio di oliva vergine la cui aciditā libera, espressa in acido oleico, č superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
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